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Riforma Cartabia: affidamento ai servizi sociali

L’affidamento ai servizi sociali si distingue dall’affidamento familiare ed è disciplinato dall’ articolo 4, legge adozione.

Tale norma prevede due diverse forme di affidamento familiare:                                                              

  • consensuale: si ha tutte le volte in cui i genitori, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, od il tutore, prestino il proprio consenso all’affidamento familiare del minore;
  • giudiziario: qualora tale consenso manchi.

In entrambi i casi si deve assicurare l’assistenza del minore durante il periodo di temporanea difficoltà della famiglia di origine.
Ne consegue che, all’affidamento giudiziario devono essere estese regole e modalità indicate espressamente per l’affidamento consensuale, prima, fra tutte, la necessaria indicazione del presumibile tempo di durata, nonché il limite massimo di ventiquattro mesi, al fine di non privare il minore di quelle garanzie che la legge predispone per il provvedimento di affidamento.

Pertanto un provvedimento di affidamento carente dell’indicazione della “durata” potrebbe dare vita ad un affidamento volto non tanto a tutelare i minori che si trovano in una situazione di criticità, ma a favorire un allontanamento definitivo dalla famiglia.

Con la Riforma Cartabia, sia nel caso dell’affidamento ai servizi sociali, sia nel caso dell’affidamento familiare, è necessario che il provvedimento di affidamento sia strutturato ed articolato con una serie di previsioni a garanzia dei principi del processo e del rispetto del best interest child.
In particolare, il minore potrà essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, tenendo conto dell’ambiente sociale e familiare e della cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che necessariamente condivide, salvaguardando in tal modo, il legame con la sua famiglia di origine per quanto sia possibile.
Occorrerà poi la presenza di due presupposti:

  • della pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale;
  • della concreta inefficacia degli interventi di sostegno alla famiglia.

Il punto più critico è il presupposto relativo agli interventi di sostegno che vanno attivati concretamente e conseguentemente e dimostrare che si siano rivelati inefficaci, per impossibilità dei genitori di recuperare le proprie capacità genitoriali, ovvero che i genitori non abbiano collaborato, come richiede l’articolo5 bis della Legge adozione.

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