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Agevolazione IRES riconosciuta anche alle Aziende Sanitarie Locali

L’ agevolazione, che originariamente era destinata solo ai presidi ospedalieri viene ora riconosciuta alle Aziende Sanitarie Locali che li hanno sostituiti, in virtù della riforma sanitaria attuata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con Sentenza n. 149/2 del 22 febbraio 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana si è espressa in tema di agevolazione IRES per i redditi prodotti dalle ASL. 
Dopo una attenta disamina della normativa di settore, della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2022 e della sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2019 n. 12500, la Corte ha statuito che l’intero reddito Ires prodotto dalle Asl, e non solo quello derivante dagli immobili dedicati all’attività di ricovero in senso stretto, fruisce della riduzione dell’aliquota Ires al 50%, prevista dall’articolo 6 comma 1 lett. A) del DPR 600 del 1973. Secondo i giudici toscani l’agevolazione IRES, originariamente destinata ai soli “presidi ospedalieri”, deve oggi essere riconosciuta alle Aziende Sanitarie Locali che li hanno sostituiti in virtù della riforma sanitaria attuata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833

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