C on Sentenza n. 74 del 17 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.), limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base».
Per la Corte Costituzionale la determinazione per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilità del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, della localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base, palesa, immediatamente, i tratti di una irragionevole e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica privata, che si pone in aperto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
Nel correlare il fabbisogno di residenze diurne per anziani alla mera presenza di un’altra struttura nel medesimo «distretto sanitario di base», la disposizione regionale prevede un criterio che risulta irragionevolmente insensibile al fabbisogno effettivo del singolo distretto, e che può significativamente variare in funzione della differente dimensione di tale segmento territoriale.
Ne deriva una notevole variabilità della popolazione potenzialmente afferente a un singolo distretto, sicché il fabbisogno effettivo di residenze per anziani, pur a fronte di una struttura già presente nel territorio, potrebbe risultare in concreto non esaurito, in ragione dell’elevato numero di abitanti o della consistente popolazione di anziani, ivi residenti, e questo tanto più ove la struttura preesistente avesse dimensioni contenute o offrisse limitate tipologie di prestazioni.
Alla irragionevole limitazione dell’iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio. L’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi e di valorizzare nuovi insediamenti è, infatti, perseguito con un criterio di dislocazione territoriale, imposto in via di automatismo, che si dimostra eccessivo, se il distretto per il quale è presentata l’istanza risulta ancora carente sotto il profilo del fabbisogno concreto.
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