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Può il privato accreditato impugnare la determina del budget una volta sottoscritto il contratto con l’Amministrazione sanitaria? No, ti spieghiamo perché.

Spesso ci viene chiesto se il privato accreditato possa impugnare la determina del budget una volta sottoscritto il contratto con l’Amministrazione sanitaria.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4715/2023, ha ribadito quell’orientamento giurisprudenziale che non prevede la possibilità del privato accreditato sottoscrittore del contratto ad impugnare la determina del budget a causa della c.d. “clausola di salvaguardia” all’interno degli accordi contrattuali stipulati tra Azienda Sanitaria ed erogatore privato, ossia di quella clausola contrattuale che implica l’accettazione completa e incondizionata del budget assegnato, nonché la conseguente rinuncia ai contenziosi instaurabili contri i provvedimenti già adottatati e conoscibili.

Ciò significa che la sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte dell’erogatore accreditato determina come conseguenza la perdita della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano.

In particolare si legge nel testo della sentenza che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziare, beni costituzionali di valore quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato”.

Ed è in tale scenario che si inserisce e si legittima la clausola di salvaguardia finalizzata a precludere l’iniziativa impugnatoria, laddove il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere in atti o comportamenti che dimostrino la volontà di accettarne gli effetti e l’operatività.

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