S econdo una recentissima pronuncia del Tribunale di Messina è da ritenersi legittima la possibilità per l’igienista dentale di aprire un proprio studio professionale dedicato all’igiene dentale.
Il Tribunale è intervenuto in merito all’ipotetica violazione dell’art. 348 c.p. nel caso di un igienista dentale che ha effettuato prestazioni, quali sigillature, applicazioni remineralizzanti dello smalto, presso il proprio studio professionale.
L’impianto accusatorio rivolto al professionista, in particolare, ha fatto esplicito riferimento alla ricostruzione del Consiglio di Stato sull’assenza di autonomia funzionale in capo all’igienista dentale che avrebbe reso obbligatoria la compresenza dell’odontoiatra per aversi legittimo esercizio della professione di igienista.
Il Tribunale penale, nel ritenere erroneo quanto osservato dall’accusa, ha evidenziato in modo innovativo che è necessaria certamente una sinergia tra i due professionisti nella relazione di cura del paziente, specificando che, tuttavia, tale rapporto non si concretizza necessariamente in una compresenza fisica.
E invero l’odontoiatra “rileva il bisogno nella persona assistita di ricevere le prestazione dell’igienista dentale che, in totale autonomia e correlazione assunzione di responsabilità, in virtù della normativa vigente, effettua le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale”.
Agire “su indicazione”, dunque, significa esercitare sulla base di una comunicazione che non è vincolata ad una forma specifica, in considerazione del silenzio del legislatore sul punto.
Che il concetto di indicazione implicasse l’assenza di autonomia funzionale dell’igienista, secondo il Tribunale di Messina, è stata una libera interpretazione della giurisprudenza amministrativa che non è supportata da un preciso dato normativo.
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