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Debitori decaduti dalla rottamazione a fine 2024: esenzione dal pagamento della rata di Febbraio

A seguito della pubblicazione della legge di conversione che ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli, ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati diramati i primi chiarimenti sul tema, in attesa che venga approvato il modello per la trasmissione telematica dell’istanza di riammissione la cui pubblicazione è prevista entro il 16 marzo (20 giorni dalla pubblicazione in GU). 

I contribuenti decaduti dalla rottamazione alla data del 31 dicembre 2024, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Le modalità di pagamento sono due, o in un’unica rata entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Attenzione: Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si deve proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Importante: Presentata la domanda di rottamazione il debitore è considerato adempiente a tutti gli effetti quindi non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

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