D opo l’avvio anche alla Camera dei Deputati dell’iter di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 10 agosto 2023, n. 112, recante te la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge summenzionato, avente a oggetto disposizioni urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
La Legge reca importanti novità in materia sanitaria.
Di maggiore impatto è certamente l’articolo 8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del SSN). Il comma 1 stabilisce, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dell’esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, che fino al 31 dicembre 2025, è elevato a 68 anni il limite anagrafico per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di Asl, Ao (aziende ospedaliere) ed altri enti del SSN. Inoltre, fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici attualmente previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il comma 2 dispone l’abrogazione del comma 687, art. 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), sulla dirigenza tecnica, professionale e amministrativa, nonché sulla dirigenza sanitaria del SSN.
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