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L’iter procedimentale di formazione della volontà dell’Azienda prevede il rispetto di determinate formalità il cui controllo spetta non solo al Presidente dell’assemblea, ma anche al Notaio verbalizzante.
Il legislatore ha previsto un termine di otto giorni intercorrenti tra la data di convocazione e quella di riunione delle assemblee per la loro regolarità.
Esiste tuttavia una possibilità di fare salve le assemblee svolte in assenza di tale requisito: la c.d. assemblea totalitaria.
Il Legislatore, infatti, ha stabilito che l’assemblea è altresì regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; questa norma ricalca quella prevista per le S.r.l., per le quali è richiesta la presenza di tutti gli amministratori e sindaci.
In caso di svolgimento di un’assemblea totalitaria, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
La possibilità di svolgere assemblee totalitarie garantisce la loro regolare costituzione in tutti quei casi in cui manchi l’avviso di convocazione o risulti viziato, per esempio perché inviato tramite sms o via mail e non con raccomandata ai soci.
In questo modo, da un lato, si tutela l’esigenza di garantire lo svolgimento dell’attività sociale anche in assenza di alcune formalità e, dall’altro, si tutela il diritto ad essere previamente informati sugli argomenti da trattare, così lasciando agli intervenuti il diritto di opporsi qualora non si ritengano in grado di decidere.
Anche in questi casi il diritto societario è contemperamento di differenti interessi che trovano il corretto equilibrio nelle disposizioni di legge, le quali, ove non sia necessario tutelare un interesse diverso da quello dei soci, possono essere anche modificate dagli stessi, in virtù del cd. principio di autonomia statutaria.