In base alla legge di Bilancio 2023 (Legge n.197 del 29 dicembre 2022), i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
La definizione varia in funzione del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente e della soccombenza della controparte del contribuente (Agenzia delle Entrate/Dogane) – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno.
È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).