C on il Decreto Sostegni Bis (maggio 2021) è stata introdotta la possibilità, per il creditore, di recupero dell’iva già versata e non incassata su debitori che entrano in procedura concorsuale, senza quindi attendere la chiusura di queste e i relativi lunghissimi tempi. Lo stesso decreto ha introdotto, unitamente alle procedure concorsuali, il recupero iva su procedure individuali andate infruttuose.
La circolare n. 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 29 dicembre 2021, ha fondamentalmente specificato in maniera più dettagliata ciò che era stato definito dal Decreto Sostegni Bis, delineando quindi le tempistiche di emissione delle note di variazione iva per l’anno 2021, definendone la scadenza al 30 aprile 2022, in concomitanza con le presentazioni di dichiarazione iva. In realtà, se la nota viene emessa nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione e il relativo recupero iva potranno essere operati nei periodi di liquidazione dell’iva (mensile o trimestrale) o eventualmente con la chiusura annuale del 2023.
La possibilità di recupero iva sui crediti relativi a debitori insolventi è percorribile solamente per le procedure concorsuali che hanno avuto inizio a partire dal 26 maggio 2021, data di pubblicazione del decreto. Per quanto riguarda tutte le procedure iniziate nel periodo precedente il creditore dovrà per forza attendere il termine della procedura concorsuale stessa.
Il recupero dell’iva è possibile non solo per l’insorgere di procedure concorsuali, ma anche di procedure esecutive individuali, a patto che queste siano risultate infruttuose. Grazie al verbale di pignoramento presso terzi o di beni mobiliari che abbiano avuto esito negativo o, in caso di esecuzione immobiliare, dopo 3 sedute di asta andate a vuoto, sarà possibile definire la procedura infruttuosa ed effettuare la variazione. Le azioni di recupero giudiziale, unitamente a quelle stragiudiziali, se compiute da una società specializzata nel recupero crediti, possono dar vita a una relazione di mancato recupero che porta inoltre il credito a essere considerato inesigibile e quindi portabile a perdita secondo la Legge 134/2012.
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