Con la pronuncia resa in data 12 giugno 2023 n. 16633, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione in tema di risarcimento del danno per violazione del consenso informato statuendo che il danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è predicabile solo ove, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio – diverso dalla lesione del diritto alla salute – in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.
La Suprema Corte, affrontando la questione del deficit informativo, ha osservato che l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato dal paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la violazione del diritto alla salute o entrambe le ipotesi (c.d. illecito plurioffensivo), fermo restando che il fatto costitutivo fondante la pretesa risarcitoria comporti la presenza:
(i) di una condotta lesiva;
(ii) di un evento di danno, legato al primo dal nesso di causalità materiale;
(iii) di un danno-conseguenza, ovvero le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall’evento di danno, costituendo solo le stesse danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la sussistenza di un danno in re ipsa.
Pertanto, in ipotesi di lesione del diritto alla salute, l’omessa o insufficiente informazione preventiva si pone in diretta relazione causale con la ‘compromissione’ dell’interesse all’autonoma valutazione, da parte del paziente, dei rischi e dei benefici dell’intervento sanitario, con la naturale conseguenza che saranno risarcibili le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione all’integrità psico-fisica.
Avuto riguardo alla condotta lesiva, ‹‹la rilevanza causale dell’inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa consenso/dissenso che qualifica detta omissione››: pertanto, in caso di presunto consenso, l’inadempimento dell’obbligo informativo – pur esistente – risulterebbe privo di incidenza deterministica sull’esito infausto dell’intervento correttamente eseguito, in quanto voluto dal paziente; in ipotesi di presunto dissenso, il deficit informativo assumerà efficienza causale sul risultato pregiudizievole purché il danneggiato provi che, ove correttamente informato, non avrebbe acconsentito al trattamento sanitario.
Nel diverso caso di lesione del diritto all’autodeterminazione dovuto a deficit informativo, occorrerà invece aver riguardo ai pregiudizi risarcibili e ciò a prescindere dalla alternativa consenso/dissenso posto che ad assumere rilievo sarà l’impossibilità – anche in ipotesi di presunto consenso – del danneggiato di ‹‹essere messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente››.
In tale ultima ipotesi, sarà dunque risarcibile un ulteriore pregiudizio che trova le proprie basi nella sofferenza soggettiva e nella contrazione della libertà del danneggiato della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente – pregiudizio, questo, che dovrà essere allegato e provato concretamente dal danneggiato, sia pure a mezzo di presunzioni.
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