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Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA? Una recente sentenza di Cassazione ribadisce il sì!! 

L e prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e ricovero sono esenti iva ai sensi dell’ art. 10 dpr 633/72 se ricorrono i due presupposti:

  • Presupposto oggettivo: deve trattarsi di prestazioni relative alla cura e alla tutela della persona
  • Presupposto soggettivo: la prestazione deve essere svolta da soggetti abilitati alle prestazioni sanitarie secondo la norma soggette a vigilanza (art. 99 testo unico leggi sanitarie).

In caso di ricovero presso una struttura sanitaria, pertanto, questa potrà fatturare al paziente in esenzione iva solo se abilitata alle prestazioni mediche. Inoltre:

  • Se la struttura è pubblica o privata convenzionata in base al n. 19) dell’ art. 10 potrà fatturare la prestazione in esenzione iva;
  • Se la struttura è privata non convenzionata in base al n. 18) dell’ art. 10 potrà fatturare in esenzione solo nei limiti della parte in esenzione fatturatale dal medico (o dal soggetto sanitario in generale). 

Recente sentenza di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di Iva, ribadendo che in tema di Iva, nelle fattispecie per le quali vengono in considerazione operazioni esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1973, come le prestazioni sanitarie riconducibili nei nn. 18 e 19 della suddetta norma, è esclusa la detrazione dell’iva versata in rivalsa per l’acquisto di beni o servizi finalizzati alle prestazioni sanitarie esenti, e, qualora si tratti di contribuente che esegua tanto prestazioni non esenti, quanto prestazioni esenti, la detrazione spetta nei limiti del prorata, secondo la disciplina dettata dagli art. 19, comma 5, e 19 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Nei limiti della indetraibilità dell’iva, versata in rivalsa, all’operatore non spetta il diritto al rimborso.

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