In realtà, non qualsiasi elemento attrattivo e suggestivo è vietato, ma solo quello che potrebbe determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
Le strutture sanitarie e i professionisti sanitari (es. odontoiatri, medici, farmacisti, ecc) nella loro attività comunicativa si rivolgono ad un pubblico c.d. “debole”, cui sono destinate cure e trattamenti sanitari che quindi necessitano di una particolare tutela.
Dopo anni di disomogeneità applicativa della norma e di solleciti a intervenire da parte dei soggetti direttamente coinvolti, con il D.L. n. 69/2023 art. 1, comma 525, L. n. 145/2018 il legislatore regolamenta la pubblicità svolta dalle strutture sanitarie private di cura e dai professionisti sanitari.
Più esattamente il testo prevede che la comunicazione sanitaria debba contenere “unicamente le informazioni previste dal D.L. n. 223/2006 (…)funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
Due sono le fondamentali differenze rispetto alla precedente norma:
- non vi è più il richiamo al divieto di inserire elementi promozionali o suggestivi, bensì un divieto a inserire all’interno della pubblicità elementi di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui offerte, sconti e promozioni;
Sebbene anche il termine attrattivo non sia chiaramente definito dal legislatore, guardando alla mera semantica della parola si potrebbe addurre che lo stesso indichi un “genus”, di cui il carattere promozionale potrebbe essere una species.
Ad avvalorare tale interpretazione risulterebbe proprio l’esemplificazione svolta dallo stesso legislatore, ossia il richiamo a vietare la comunicazione di tutte quelle attività volte a offrire vantaggi di natura economica diretta o indiretta.
- mentre prima risultava sufficiente l’inserimento di un elemento promozionale o suggestivo per violare la norma, oggi è necessario che l’elemento risulti attrattivo e suggestivo.
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